PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, le parole: «disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione» sono sostituite dalle seguenti: «disponendo le misure necessarie per la lotta alla discriminazione fondata sui citati fattori».

Art. 2.
(Nozione di discriminazione).

      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, il principio di parità di trattamento comporta che a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:».
      2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

      «4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale e la ritorsione a una precedente azione giudiziale ovvero l'ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento sono considerati discriminazioni ai sensi del comma 1».

 

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Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale».
      2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «d-bis) protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

          d-ter) prestazioni sociali;

          d-quater) istruzione;

          d-quinquies) accesso ai beni e ai servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio».

      3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, la lettera b) è abrogata.
      4. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

      «3. Nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività d'impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate su caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa è espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato».

 

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      5. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

      «4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in relazione all'età, riguardanti gli adolescenti, i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto di lavoro e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale».

      6. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

      «5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti od organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività. Le differenze di trattamento di cui al presente comma non possono comunque giustificare una discriminazione basata su altri motivi».

      7. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

      «6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), le disposizioni, i criteri o le prassi che siano giustificati oggettivamente da finalità legittime e perseguiti attraverso mezzi appropriati e necessari».

 

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Art. 4.
(Tutela giurisdizionale dei diritti).

      1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

      «4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o di comportamenti discriminatori in base alle caratteristiche di cui all'articolo 1, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione».

      2. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è sostituito dal seguente:

      «6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione o ingiusta reazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2».

      3. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è aggiunto il seguente:

      «8-bis. L'inottemperanza ai provvedimenti giudiziali di cessazione del comportamento discriminatorio e di rimozione degli effetti della discriminazione comporta il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo».

Art. 5.
(Legittimazione ad agire).

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Legittimazione ad agire). - 1. Fatte salve le misure più favorevoli previste dalla legge, le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni e le associazioni

 

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che hanno un interesse specifico ad intervenire in giudizio in ragione degli interessi che rappresentano sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, in forza di delega rilasciata per iscritto, a pena di nullità, o a suo sostegno, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
      2. Le rappresentanze sociali, le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva, anche qualora non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione».

Art. 6.
(Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative).

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative). - 1. Allo scopo di sostenere il principio di parità di trattamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove la consultazione delle parti sociali nonché delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'articolo 5.
      2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le parti sociali e con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1, promuove altresì il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei codici di comportamento nonché ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche e adotta le misure necessarie per assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.
      3. Le regioni, in collaborazione con le province, con i comuni e con le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 5, ai fini dell'attuazione del presente decreto

 

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e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per le vittime delle discriminazioni fondate su religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale».

Art. 7.
(Diffusione delle informazioni).

      1. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-ter. - (Diffusione delle informazioni). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti e d'intesa con l'Autorità per la lotta alle discriminazioni nonché con le parti sociali, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 5, e di intesa con esse, adotta le iniziative necessarie alla diffusione delle informazioni sui luoghi di lavoro, anche mediante campagne informative sul territorio nazionale, allo scopo di assicurare che le disposizioni di cui al presente decreto siano portate all'attenzione dei soggetti interessati.
      2. Le iniziative di cui al comma 1 sono altresì adottate dalle regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, tramite i centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale previsti dal comma 3 dell'articolo 5-bis».

Art. 8.
(Disposizioni finali).

      1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - (Disposizioni finali). - 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di comportamento e nei codici deontologici.

 

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      2. Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del presente decreto».

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

      1. L'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori). - 1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, all'età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore della pelle, all'ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.
      2. Non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento basate sulle caratteristiche di cui al comma 1 qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa è espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima, purché la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato.
      3. È fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
      4. Le disposizioni stabilite dal presente articolo non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di un'occupazione».